Marzo 2004

DOPO LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

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Le stagioni
della cooperazione
Antonio Costa Associato di Economia Aziendale Università di Lecce
 
 

 

 

 

Le agevolazioni di carattere fiscale
in futuro saranno esclusivamente
destinate a favore delle cooperative
a mutualità
prevalente.

 

L'iniziativa imprenditoriale rappresenta sempre, e in ogni contesto, una sfida volta ad organizzare i mezzi della produzione finalizzati a produrre ricchezza per soddisfare al meglio i bisogni e le aspettative dell’uomo. In altri termini, è un impegno volto a predisporre un organismo aziendale che possa superare le difficoltà di attrarre capitali e che riesca, con meccanismi innovativi, ad implementare la sua crescita per produrre e distribuire valore.

Esistono motivazioni diverse che inducono ad affrontare quella sfida con la formula cooperativa: le specifiche caratteristiche dell’azienda cooperativa, una cultura della cooperazione, le potenzialità di sviluppo e di coinvolgimento della base sociale spesso superiori a quelle presenti nelle società capitalistiche, altro.
Quella della cooperazione è una soluzione associativa volta ad innalzare a peculiarità elementi socio-ambientali, altrimenti ritenuti carenze, deficienze o inadeguatezze:

– la cooperativa di produzione e lavoro può esaltare la piccola dimensione dei fattori produttivi del socio produttore e lavoratore (combinandoli opportunamente) e, nello stesso tempo, ridurre il basso livello occupazionale o implementare i salari;
– la cooperativa di credito, attraverso un’adeguata remunerazione degli impieghi, può attrarre la ridotta quota di depositi del socio risparmiatore finalizzandoli al sostegno di meritevoli iniziative produttive;
– la cooperativa di trasformazione dei prodotti agricoli, avvicinando il produttore al mercato, può attrarre la scarsa dimensione delle quote di beni prodotte dal singolo socio;
– le cooperative sociali possono, in assenza o in concorso con strutture pubbliche adeguate alle cure sanitarie, svolgere una funzione insostituibile nel settore specifico.

Negli anni del dopoguerra si è sempre dibattuto, ai vari livelli istituzionali, circa l’opportunità di incentivare o di scoraggiare questa forma di azienda. Negli ultimi anni, poi, i profondi cambiamenti del contesto ambientale hanno avuto riflessi importanti sulle modalità gestionali e organizzative delle aziende cooperative.
Vi sono attualmente, da un lato, aziende cooperative di grandi dimensioni, ben posizionate nei settori in cui sono presenti, con una visibilità notevole. Le stesse contribuiscono anche ad innalzare il livello occupazionale nazionale. Dall’altro lato, vi sono aziende cooperative molto piccole che fanno fatica ad attrarre mezzi finanziari e a raggiungere dimensioni ottimali tali da giustificarsi sul mercato. La loro evoluzione appare determinata dal divenire dei bisogni delle comunità.
L’azienda cooperativa è uno strumento idoneo ad avviare a soluzione i problemi di questa o di quella sacca ambientale; fugato il bisogno, la cooperativa ha assolto la propria funzione. In altri termini, la cooperazione si sviluppa in relazione alle necessità dell’uomo; la sua giustificazione economica si volatilizza quando le stesse vengono meno. Si spiega così l’evolversi delle diverse stagioni della cooperazione: quella del credito, all’inizio del XX secolo; quella agricola, nella prima metà; quella sociale, nella seconda metà.
La recente riforma del diritto societario, attuata mediante il D.Lgs. n. 6/2003, può costituire occasione di ripensamento sui caratteri strutturali e funzionali delle società cooperative e sul loro ruolo nell’ambito dell’economia moderna. La riforma stessa può essere vista nell’ottica di contribuire a rinvigorire la legittimazione sul ruolo delle cooperative nell’ambiente sociale moderno, cercando di fornire gli strumenti per avvicinare il mondo cooperativo alle aspettative sociali del pubblico in genere.
Gli aspetti più innovativi della riforma delle cooperative riguardano principalmente la determinazione della mutualità prevalente, le maggiori incombenze a carico degli amministratori, la possibilità di costituzione del gruppo cooperativo, la facoltà di emissione di strumenti finanziari al pari delle società per azioni e la considerazione del ristorno come ineludibile caratteristica per tutte le cooperative.
Si può già intuire che l’intervento del legislatore ha avuto lo scopo di revisionare la normativa che regolamenta il funzionamento delle società cooperative, apportando delle novità che dal punto di vista pratico producono essenzialmente una maggiore separazione rispetto al passato tra cooperative a prevalente scopo mutualistico e cooperative che perseguono fini di lucro.
E’ a discrezione degli organi deliberanti delle cooperative la facoltà di appartenere ad una categoria (cooperative a mutualità prevalente) piuttosto che ad un’altra (cooperative diverse) anche in relazione all’impostazione che verrà attribuita all’organismo societario fin dalla sua costituzione.
Le agevolazioni di carattere fiscale, fermi restando tutti gli altri privilegi riservati alle cooperative, in futuro saranno esclusivamente destinate a favore delle cooperative a mutualità prevalente. Le stesse cooperative a mutualità prevalente saranno tenute periodicamente a dimostrare di aver osservato le cosiddette condizioni di prevalenza e ad iscriversi in un apposito Albo delle società cooperative tenuto presso il ministero delle Attività Produttive.

   
   
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