§ Credito & monete

Il sistema bancario nell'Italia post-unitaria




Marco Lombardi



Nel 1861, al momento della proclamazione del Regno d'Italia, le Banche autorizzate a "battere moneta", cioè ad emettere moneta avente corso legale e valore di scambio, erano le seguenti:
1) La Banca Nazionale degli Stati Sardi, che aveva assorbito la Banca degli Stati parmensi, la Banca Pontificia per le 4 Legazioni di Bologna e lo Stabilimento Mercantile di Venezia, e che, all'atto di tale assorbimento, fu denominata Banca Nazionale del Regno;
2) La Banca Nazionale Toscana;
3) La Banca Toscana di Credito;
4) Il Banco di Napoli;
5) Il Banco di Sicilia.
Ciò avvenne per salvare l'apparenza di federalismo e di "regionalismo" agli occhi delle classi dirigenti toscane ed ex-borboniche.
Tuttavia, con la legge 24 agosto 1862, fu istituita la lira italiana, valida su tutto il territorio nazionale.
Nel 1870, dopo l'annessione dello Stato Pontificio, lo stesso diritto di "emissione" fu riconosciuto alla Banca Romana.
Sistema pluralistico, dunque, per rispettare le autonomie creditizie degli antichi Stati in cui l'Italia era suddivisa.
Tuttavia, con la legge del 1874, le banche di emissione furono collegate in un consorzio, si stabilì un tetto per l'importo della moneta emessa e furono riconosciute le competenze ispettive da parte del Governo attraverso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.
La tendenza all'unificazione del sistema bancario, da molti auspicata, subì una brusca accelerazione a seguito dello scandalo della Banca Romana.
Su tale scandalo, che segnò anche l'apogeo della lotta tra Giovanni Giolitti e Francesco Crispi, con la vittoria temporanea di quest'ultimo, esistono approfonditi studi storici (1).
Rimandiamo a tali opere gli studiosi della materia. Qui ci preme riassumere in breve le conseguenze che lo scandalo ebbe sul sistema bancario italiano.
Il 10 agosto del 1893 fu emanata (Giolitti era ancora al governo) la legge n. 499 sul "riordinamento degli istituti di emissione": la Banca Nazionale assorbì le banche toscane e si accollò la liquidazione della Banca Romana; nacque così la Banca d'Italia, che divenne il principale istituto d'emissione e ottenne poco dopo il servizio di Tesoreria dello Stato.
Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia continuarono ad avere il diritto di emettere moneta fino al 1926.
Col R.D.L. 6 maggio 1926 n. 812 sulla "Unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca" la facoltà concessa al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia "di emettere biglietti di banca o altri titoli equivalenti, pagabili al portatore e a vista" cessò col 30 giugno 1926 (art. 1).
Le valute auree e equiparate all'oro di tali banche passano col 1° luglio 1926 alla Banca d'Italia (art. 2).
I biglietti della Banca d'Italia sostituiscono gradualmente, a cominciare dal l' luglio 1926, quelli costituenti la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (art. 4) e conseguentemente i biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia cessano di avere corso legale alla data del 30 giugno 1927 (art. 11).
Infine l'esercizio delle stanze di compensazione, dal 1° luglio 1926, è affidato esclusivamente alla Banca d'Italia (art. 18).
Come si vede, il ruolo pubblico della Banca d'Italia, ferreamente diretta da Bonaldo Stringher dal 1900 al 1930, si accentua progressivamente attraverso il monopolio nella creazione di banconote, la gestione delle stanze di compensazione, la supervisione sul sistema creditizio, agevolata dall'istituzione dell'albo delle aziende di credito, cui fu imposto l'obbligo di inviare alla Banca d'Italia le situazioni mensili dei conti ed i bilanci annuali e il deposito di una riserva in titoli.
Ma l'assetto definitivo fu realizzato soltanto con la legge bancaria R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, intitolata: "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia".
All'art. 1 di tale legge si stabilisce che "la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico".
L'art. 10 aggiunge: "Tali funzioni sono esercitate da istituti di Credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di Risparmio e da Istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati".
E all'art. 3: "La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico".
Conseguentemente i privati venivano estromessi (art. 21) dalla partecipazione a capitale della Banca (fissato inizialmente in 300 milioni), mediante rimborso del valore delle azioni possedute.
Nell'art. 22 si creava altresì il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, composto dal Governatore (carica istituita nel giugno del 1928) e da 15 consiglieri.
La legge del 1936 è rimasta in vigore, con le modifiche che esamineremo, fino al 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore della nuova legge bancaria, che ha adeguato il sistema bancario italiano alle direttive della Comunità Europea.
Ma prima, per completezza di esposizione, occorre brevemente esaminare la legge 7 marzo 1938 n. 141 che, nel convertire in legge il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, apportava al decreto stesso modifiche importanti.
Anzitutto, all'art. 1 ribadiva che "la raccolta del risparmio fra pubblico sotto ogni forma, e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico".
Creava, all'art. 2, un organo di controllo che veniva denominato "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".
Proclamava all'art. 3 e all'art. 20 che "la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico".
Creava, all'art. 12, un Comitato di Ministri alle cui dipendenze poneva l'Ispettorato e dichiarava che il Governatore della Banca d'Italia è il capo dell'Ispettorato.
All'art. 25 dichiarava Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto S. Paolo di Torino e il Monte dei Paschi di Siena.
Venivano invece definite "Banche di interesse nazionale" quelle che, avendo filiali in almeno 30 province ed essendo costituite nella forma di società anonima per azioni, venivano riconosciute come tali con Decreto reale promosso dal Capo del Governo.
Erano inserite in tale categoria la Banca Commerciale Italiana, con sede in Milano, il Credito Italiano con sede in Genova e il Banco di Roma con sede in Roma, previo "declassamento della precedente definizione contenuta nel R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 che le riconosceva come "Banche di diritto pubblico".
Il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e la successiva legge di conversione 7 marzo 1938 n. 141 che, come abbiamo visto, apportava modifiche strutturali di notevole rilevanza, hanno costituito l'asse portante dei nostro sistema bancario fino agli anni '80.
Dall'esame dei testi di legge sopra menzionati e dall'esplicita formulazione letterale, nonché dall'esame degli accurati e specifici controlli che tali testi di legge hanno stabilito, una cosa appare subito evidente.
Le banche principali sono state dal legislatore dell'epoca considerate Enti di diritto pubblico o, in ogni caso, Enti di interesse pubblico. Con tutte le inevitabili ripercussioni che tale concezione e tale definizione legislativa hanno avuto sia nel campo del diritto amministrativo, sia nel campo del diritto civile, sia nel campo del diritto penale.
Nel campo del diritto amministrativo non si può ignorare la funzione del Comitato per il Credito e il Risparmio (CICR) che, istituito nel 1947, ha sostituito il comitato dei Ministri previsto dalla legge del 1936. Né si possono ignorare le funzioni preminenti oggi assunte dal Ministro del Tesoro che presiede il C.I.C.R.
Non si può infine trascurare che, con l'istituzione delle Regioni, queste ultime hanno funzioni specifiche in materia di credito. In particolare le regioni a statuto speciale hanno poteri autonomi in materia di disciplina delle funzioni creditizie.
Nel campo del diritto civile, non possono essere trascurate (anche se il nostro accenno è sommario e superficiale) tutte le disposizioni che disciplinano i rapporti tra banca e cliente, le disposizioni in tema di garanzia e fidejussione, le norme in materia di cambi e valutarie in genere, l'obbligo di registrazione delle imprese esercitanti attività bancaria (art. 2195 n. 4 C.C.), le disposizioni sui mutui, le norme sulla rappresentanza institoria, il mandato ad acquistare titoli, ecc.
Ma intendiamo soffermarci soprattutto sulle ripercussioni della legislazione bancaria sul sistema del diritto penale.
La natura giuridica dell'attività creditizia e il ruolo dei funzionari di banca hanno costituito oggetto di accese dispute dottrinali, secondo i due fondamentali orientamenti, il primo diretto a qualificarla come pubblico servizio e il secondo come attività privata di impresa.
Dall'esposizione che abbiamo fatto non vi può essere dubbio che la natura pubblica dell'attività creditizia non poteva essere assolutamente contestata, sulla base della legislazione allora vigente, almeno a livello degli istituti di credito definiti di diritto pubblico e delle banche definite dalla legge "di interesse nazionale".
La giurisprudenza dei giudici di merito e della Corte di Cassazione era orientata in questo senso.
Penso che tale orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza fino agli anni 180 possa essere sintetizzato attraverso la lettura massimata della sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite penali, del 10 ottobre 1981 (2).
"Ogni attività bancaria, volta alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, quale che sia la natura del soggetto che la esplica, ha carattere di servizio pubblico, anche quando non sia direttamente strumentale ad esigenze di carattere pubblico, con la conseguenza che i privati legittimati a compierla acquistano la qualità di incaricati di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 C.P. e, ove si approprino di denaro o altre cose mobili appartenenti all'azienda o istituto di credito o a terzi diversi dalla pubblica amministrazione, rispondono del reato di malversazione (o di peculato se l'attività sia svolta da ente pubblico)".
Questa sentenza, apparentemente ineccepibile, aveva però un difetto di fondo: non teneva conto di un disegno di legge d'iniziativa governativa, presentato il I' luglio 1980, di riforma del sistema bancario, che tendeva a rendere operativa la direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 sul coordinamento delle legislazioni creditizie.
Tale direttiva comunitaria era ispirata al principio del carattere d'impresa degli enti creditizi, e cioè al principio della natura privatistica dell'attività bancaria.
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 1981 non solo ha ignorato la direttiva CEE del 1977, ma non ha tenuto conto dell'orientamento prevalente della dottrina, che aveva definito privatistica (o prevalentemente tale) l'attività creditizia, anche se svolta da enti pubblici. E nemmeno ha tenuto conto del fatto che la Corte Costituzionale era stata già investita, sia pure sotto profili diversi, della questione sulla disparità di trattamento, rispetto alla legge penale, tra operatori pubblici e privati operanti nel settore del credito.
Anche se bisogna subito aggiungere che la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale (3) costituì una delusione e fu definita come sentenza "pilatesca" (4) e cioè elusiva rispetto al problema proposto.
In buona sostanza, tale sentenza ha affermato che le "presunte" disparità di trattamento nel settore creditizio tra dipendenti di banche pubbliche e dipendenti di banche private non si limitano alla sola disciplina del delitto di peculato o di malversazione, ma investono anche varie ipotesi di falso (laddove si distingue tra falso commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e falso commesso da privato) nonché il tema dell'obbligatorietà del rapporto da inviare all'autorità giudiziaria.
Se ne conclude per l'inammissibilità delle questioni dedotte, sia per motivi procedurali afferenti a carenza di motivazione sulla rilevanza e sui riferimenti alla fattispecie, sia perché la disparità di trattamento tra dipendenti di banche pubbliche e private, sotto il profilo delle qualifiche soggettive penalmente rilevanti, riflette una scelta discrezionale del legislatore.
Sicché la disputa dottrinaria continua.
Vincenzo Caianiello (5) procede tenendo presenti tanto la sentenza della Cassazione dei 1981, quanto la legge del 1936, sulle indicazioni provenienti dagli artt. 41, 43 e 47 della Costituzione.
Partendo dalla locuzione "servizi pubblici essenziali" ex art. 43 della Costituzione, e considerato il rinvio che l'art. 41 della Costituzione fa alla legge ordinaria per la definizione di "attività economica indirizzata e coordinata a fini sociali", conclude che il solo assoggettamento di una attività di impresa ad una disciplina pubblicistica di settore è di per sé inidonea a farla qualificare con il carattere di servizio pubblico (6).
Ma l'obbligo di adeguamento alle norme comunitarie permane e il legislatore interviene con la legge 5 marzo 1985 n. 74 (7).
Tale legge delega, composta di un unico articolo, invitava il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva CEE con l'osservanza di principii e criteri direttivi per affermare il "carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del R.D.L. 12.3.1936 n. 375 e successive modifiche e integrazioni".
E si arriva così al D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, intitolato: "Attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 77/80 in materia creditizia" che afferma all'art. 1: "L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano".
Tuttavia è in errore chi ritiene che, dopo l'entrata in vigore della legge del 1985, la questione debba essere considerata risolta.
Anzi, da questo momento, entriamo in una fase che non è azzardato definire di "schizofrenia giurisprudenziale". Si moltiplicano e si accavallano sentenze dei giudici di merito tra di loro nettamente contraddittorie e spesso i giudizi vengono sospesi in attesa della decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Ma la decisione della Corte di Giustizia della CEE (8) delude tutti: per il diritto comunitario è indifferente lo statuto penale degli operatori bancari.
Giovanni Giacalone commenta: "Sembra proprio che per i dipendenti bancari gli esami non finiscano mai".
Per mettere ordine all'incertezza ormai imperante, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione intervengono ancora una volta, ma con una sentenza di segno opposto (9) che, invocando i principi della legge 5 marzo 1985 e del D.P.R. 27 giugno 1985, riafferma l'indifferente coesistenza, nel mercato bancario, di soggetti imprenditoriali pubblici e privati, e che la natura privatistica di attività di impresa attribuibile alle banche non viene meno quando essa sia affidata ad enti pubblici o ad enti di interesse pubblico, né viene meno per la persistenza dei controlli da parte della Banca d'Italia, posto che anche la direttiva CEE aveva concesso un periodo transitorio di 12 anni (art. 3, par. 3) dalla notifica dell'atto comunitario, e cioè fino al 15 dicembre 1989, durante il quale la Banca d'Italia potrà continuare ad applicare, nella valutazione delle istanze di autorizzazione, il criterio delle esigenze economiche del mercato, sia pure in base a parametri generalizzati e predeterminati nel fine.
Comunque l'effettiva portata innovativa è costituita dal diritto di accesso all'attività bancaria riconosciuto dal D.P.R. n. 350 del 1985, per cui l'autorizzazione della Banca d'Italia non è più retta da poteri discrezionali, ma predeterminata a parametri fissati dal legislatore con criteri oggettivi.
E potremmo chiudere qui il nostro excursus storico sulle oscillazioni giurisprudenziali se non ci spettasse il dovere di completezza, che ci obbliga a menzionare gli ulteriori sussulti di una concezione "pubblicistica" dell'attività bancaria, inevitabilmente dura a morire, che trova ulteriore ingresso nella giurisprudenza con la sentenza del 24 marzo 1988 della Corte di Cassazione - Sez. V penale che afferma: "i dipendenti degli istituti di credito, anche privati, devono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio".
Ormai però la giurisprudenza dominante è diversamente orientata e di tale orientamento generale è espressione la sentenza delle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione - 28 febbraio 1989, 10 che, dopo avere escluso le quantificazioni soggettive di cui agli artt. 357 e 358 C.P., afferma che "è configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso del dipendente di un istituto bancario (pubblico o privato), che dispone arbitrariamente di beni della banca a profitto di terzi".
Del resto tale sentenza aveva trovato la strada spianata dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 1988 n. 309 (11) che aveva affermato: "E' infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 C.P., in quanto il commercio del denaro esercitato da istituti bancari sia di diritto pubblico sia di diritto privato è attività concorrenziale d'impresa privata, e come tale esclude l'applicabilità dello statuto penale della pubblica amministrazione non solo ai dipendenti degli enti creditizi privati, ma anche a quelli degli istituti bancari pubblici, che, quando sono addetti a tale attività, non esercitano una pubblica funzione amministrativa".
Il resto è storia di oggi.
La nuova legge bancaria (12), in vigore dal 1° gennaio 1994, ha recepito le linee di tendenza che abbiamo delineato, nonché le norme della 112 direttiva CEE in materia economico-finanziaria, cioè la n. 646 del 1989.
In particolare, tali linee di tendenza possono così essere riassunte:
1) la raccolta di risparmio e l'esercizio del credito che costituiscono l'attività bancaria hanno carattere d'impresa e sono riservate alle banche (art. 10);
2) gli organi di controllo dell'attività bancaria sono il Ministero del Tesoro, la Banca d'Italia e il C.I.C.R. (art. 2, 3 e 4);
3) l'accesso all'attività bancaria è regolato attraverso un provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia (art. 14), che però non è provvedimento discrezionale ma è regolato da parametri predeterminati e generalizzati;
4) le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio degli Stati comunitari e, per il principio di reciprocità, le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica (art. 15);
5) vengono riconosciuti poteri di controllo anche alla Consob e all'I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private);
6) vengono mantenuti poteri autonomi di autoregolamentazione alle Regioni a statuto speciale, purché tali regolamentazioni non siano in contrasto con disposizioni inderogabili della legge bancaria o della direttiva CEE n. 646 del 1989 (art. 159);
7) viene ammessa sul territorio dello Stato l'apertura di banche extracomunitarie (art. 27), ma con particolari poteri di vigilanza e controllo;
8) infine la legge bancaria assorbe tutte le precedenti disposizioni legislative, tra cui in particolare la legge 30 luglio 1990 n. 218 (la cosiddetta legge Amato), che già aveva previsto l'intervento strutturale diretto a modificare la ragione giuridica delle banche pubbliche in s.p.a.
Prende così il via, dopo la regolamentazione normativa, il processo di privatizzazione delle banche pubbliche che assorbivano oltre il 65% del capitale delle banche italiane.
Tale processo di privatizzazione ha investito anzitutto le banche e gli istituti definiti "di interesse nazionale", e cioè il Credito italiano, fondato nel febbraio 1895, l'IMI, creato nel 1931 e la Banca Commerciale, fondata nell'ottobre 1894.
Il successo ottenuto da tali privatizzazioni attraverso la collocazione immediata del capitale azionario messo in vendita e la creazione di un azionariato diffuso di carattere popolare dimostrano ampiamente che il sistema bancario italiano è ormai maturo e può affrontare la competizione con la concorrenza internazionale.


Note
1) Nello QUILICI, Lo scandalo della Banca Romana, Ed. Mondadori, Milano. AA. VV., Storia del Parlamento italiano, 20 voll., Ed. Flaccovio, Palermo.
2) Corte di Cassazione; Sezioni unite penali; sentenza 10 ottobre 1981; Pres. Berri, Est. Iannaccone, P.M. Saja (concl. conf.); Carfì. Conferma App. Catania 9 novembre 1979.
3) Corte Costituzionale; sentenza l' luglio 1983, n. 205 (Gazz. Uff. 6/7/1983, n. 184); Pres. Elia, Rel. Roehrssen; imp. Pantellini ed altri (Avv. Flick); interv. Banca Nazionale del Lavoro (avv. M. S. Giannini), Fall. soc. CIP (Avv. A. Cremonini). Ord. App. Bologna 30/1/1980 (Gazz. Uff. 26/3/1980, n. 85); Trib. Acqui Terme 12/3/1980 (id. 18/6/1980, n. 166); Trib. Torino 20/2/1980 e 27/3/1981 (id. 6/8/1980 n. 215 e 21 novembre 1981, n. 321); Trib. Roma 16/4/1980 (id. 26/11/1980, n. 325); Trib. Ravenna 27/6/1980 (id. 5/11/1980, n. 304).
4) Giovanni GIACALONE, Disciplina comunitaria del credito e statuto penale del dipendenti bancari, in Foro it., Parte II, Col. 421, 1986.
5) Vincenzo CAIANIELLO, Attività bancarie e nozione di pubblico servizio, Intervento svolto dall'autore al Convegno sulla "Riforma della legge bancaria nei recenti disegni di legge" tenutosi ad iniziativa dell'ASLE al Convegno di Torgiano dell'11-12 febbraio 1984.
6) Sulle stesse posizioni: Del corso, Lo statuto penale dell'attività bancaria al vaglio delle sezioni unite, in Cass. pen., 1988, 6, 39; Boschi, Le banche tra il pubblico e il privato, in Giust. pen., 1987, II, 673; Giacalone, Vecchio e nuovo nella qualificazione giuridica dell'attività bancaria, in Foro it. 1987, II, 482; Flick, Il pubblico servizio e l'impresa bancaria: miti e realtà del diritto penale giurisprudenziale, in Banche e banchieri, 1987, n. 6, supplemento 7.
7) Legge 5 marzo 1985 n. 74: "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia".
8) Corte di Giustizia delle Comunità Europee; sez. II; sent. 7/4/1987 (causa 166/85); pres. O' Higgins, Avv. gen. Mancini (concl. conf.); Bullo e altro.
(MASSIMA) "Né le disposizioni, né l'obiettivo della direttiva CEE n. 77/780, che disciplina la costituzione degli enti creditizi e l'esercizio della loro attività, ostano al conferimento ai dipendenti dei predetti enti della qualità di 'pubblico ufficiale' o di 'persona incaricata di un pubblico servizio' ai fini dell'applicazione del diritto penale di uno Stato membro".
9) Corte di Cassazione; sezioni unite penali; sentenza 23/5/1987; Pres. Barba, Est. Cianci, P. M. Valeri (concl. diff.); ric. P.M. Tuzet ed altro. Annulla senza rinvio App. Bologna 27/5/1986.
10) Corte di Cassazione; sezioni unite penali; sentenza 28/2/1989; Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Mele, P.M. Niro (concl. parz. diff.); ric. P.m., Vita e altri. Annulla App. Reggio Calabria 25 maggio 1988.
Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio -Attività bancaria ordinaria - Pubblico servizio -Esclusione - Statuto penale della pubblica amministrazione - Inapplicabilità (Cod. pen., artt. 357, 358). Appropriazione indebita - Banca - Dipendente -Abuso di fido - Reato - Configurabilità (Cod. pen., art. 646).
(MASSIMA) "L'ordinaria attività bancaria, indipendentemente dall'ente che la esercita, è un'attività di natura privata e, conseguentemente, agli operatori bancari, quando esplicano la normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di cui agli arti. 357 e 358 C.p. E' configurabile il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il dipendente di un istituto bancario privato conceda di fatto un fido al cliente, violando, in collusione con lo stesso, le norme sugli affidamenti stabilite dagli istituti, in modo da realizzare un'arbitraria disposizione di beni della banca a profitto di terzi".
11) Corte Costituzionale; sentenza 17/3/1988, n. 309 (Gazz. Uff. 1a serie speciale, 23/3/1988, n. 12); Pres. Saja, est. Gallo; Chesta. Ord. App. Torino 6/3/1987 (G.U., 1° s. s., n. 32 del 1987).
12) D. L. gvo 1/9/1993 n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".


Banca Popolare Pugliese
Tutti i diritti riservati © 2000