§ ANNI '80

Banche e terrorismo




Palmi Gaias



Le sanguinose imprese della malavita organizzata presuppongono in quasi tutti i casi un fortissimo giro di capitali. Il discorso, ormai, può considerarsi valido sia per i criminali comuni, il cui scopo è comunque quello di procurarsi un illecito guadagno, sia per i cosiddetti "criminali politici": i terroristi. Costoro, infatti, anche se compiono azioni puramente "simboliche" (oltre a quelle "emblematiche", in grande stile, con dispiegamento di forze eversive e di armi in forme di guerriglia urbana) hanno sempre la necessità di reperire ingenti somme di denaro necessarie a mantenere in vita organizzazioni sofisticate e ramificate, di assicurare complicità e omertà, spostamenti e collegamenti, basi logistiche, "stipendi" ai "regolari" della guerriglia, acquisto di armi anche all'estero, e via dicendo. I grossi spostamenti di capitali (che, per evidenti ragioni di prudenza, vengono abitualmente effettuati in contanti) presuppongono però l'intervento degli Istituti di Credito. E' per questo motivo che l'attenzione del legislatore, proprio al fine di evitare che le Banche possano essere utilizzate quali veicoli e strumenti per le azioni terroristiche, si è concentrata anche su questo settore.
La prima nuova norma introdotta dalla recente legge è quella prevista dall'articolo 13, che afferma:

"Chiunque compie presso Uffici della Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli Uffici Postali, nonché presso Aziende o Istituti di Credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somme non inferiori a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli Uffici, delle Aziende o degli Istituti medesimi, incaricato dell'operazione.
La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000".

Questa norma che, in sede di conversione del decretolegge, non ha subìto alcun mutamento, è già entrata in vigore a partire dal 2 gennaio. Come si può osservare, essa si riferisce però soltanto alle operazioni che presuppongono il passaggio materiale dal cliente alla Banca (o viceversa) di contanti per una cifra pari o superiore ai venti milioni. In altre parole, colui il quale, per esempio, versa assegni di conto corrente o richiede assegni circolari con addebito in conto e così via anche per importi superiori alla suddetta cifra, non deve essere segnato nel registro.
Va osservato anche che la legge prescrive che il "riconoscimento" deve riferirsi a colui il quale "compie" l'operazione. Quindi, e sempre per esempio, un impiegato che compie un prelevamento o un versamento per l'impresa dalla quale dipende, dovrà dare le sue generalità e il suo documento d'identità (ovviamente sarà poi compito del cassiere specificare che l'operazione era fatta da quella persona non per conto proprio, ma a nome di una certa azienda).
Responsabilità del cassieri. La legge specifica che sul registro dovranno essere annotati gli estremi del documento di identificazione. Quindi è opportuno che anche i vecchi clienti della Banca, conosciuti personalmente da tutti gli impiegati, non considerino la richiesta del suddetto documento come un'offesa personale. Oltre a tutto, non va dimenticato che la norma recentemente introdotta, come abbiamo riferito sopra, prevede rilevanti sanzioni per chi non osserva le disposizioni in pratica, cioè, per il cassiere che non procede alla prevista identificazione La norma in questione potrebbe essere considerata, prima vista, inutile, in quanto tutte le Banche dovrebbero essere in grado di ricostruire le operazioni compiute nell'ultimo decennio, anche senza queste ultime disposizioni. D'altra parte, però, va osservato che la possibilità di trovare raccolte in un registro apposito tutte le operazioni in contanti relative ad importi superiori ad un certo limite può rappresentare un notevole elemento di speditezza nel caso in cui sia necessario raccogliere, magari in tempi stretti, notizie su particolari movimenti valutari.
Semmai, si può ritenere che la norma possa essere facilmente aggirata cercando di compiere operazioni che restino sempre al di sotto del limite fissato. Tanto per fare un esempio, invece dì versare ventun milioni sarà sufficiente versarne una prima volta 18 e subito dopo i restanti tre. Riteniamo, però che, interpretando lo spirito della disposizione, sarà proprio compito dei funzionari degli Istituti di Credito accorgersi di certe manovre. Ovviamente se si aprono gli occhi non si potrà non notare chi effettua consecutivamente più prelevamenti (o versamenti) per cifre che raggiungano o superino i previsti 20 milioni.
I sequestri. Un'altra disposizione introdotta dalla recente legge riguarda le Banche e si riferisce in particolare all'articolo 340 del Codice di Procedura Penale. Tale articolo prende in considerazione il"sequestro presso Banche o altri lstituti" di titoli, valori, somme depositate, eccetera, e riguarda anche la possibilità di esaminare "la corrispondenza e tutti gli atti e documenti della Banca o dell'istituto per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità". li nostro Codice diceva a questo proposito che le suddette operazioni dovevano essere compiute dal giudice e, addirittura specificava nel suo terzo comma che gli stessi atti "non possono mai essere compiuti, neppure per delegazione, da ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria".
Una prima deroga a tale norma era stata fatta con una legge del 1976 (promulgata al fine di combattere l'esportazione di valuta), che aveva stabilito che per i reati dì tale natura le operazioni previste dall'articolo 340 "possono essere compiute, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo, dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria per delegazione del giudice",
La nuova legge antiterrorismo ha ulteriormente allargato tale possibilità, sostituendo integralmente il suddetto terzo comma con il seguente:

"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione da ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonché di criminalità organizzata


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