Le sanguinose imprese
della malavita organizzata presuppongono in quasi tutti i casi un fortissimo
giro di capitali. Il discorso, ormai, può considerarsi valido sia
per i criminali comuni, il cui scopo è comunque quello di procurarsi
un illecito guadagno, sia per i cosiddetti "criminali politici":
i terroristi. Costoro, infatti, anche se compiono azioni puramente "simboliche"
(oltre a quelle "emblematiche", in grande stile, con dispiegamento
di forze eversive e di armi in forme di guerriglia urbana) hanno sempre
la necessità di reperire ingenti somme di denaro necessarie a mantenere
in vita organizzazioni sofisticate e ramificate, di assicurare complicità
e omertà, spostamenti e collegamenti, basi logistiche, "stipendi"
ai "regolari" della guerriglia, acquisto di armi anche all'estero,
e via dicendo. I grossi spostamenti di capitali (che, per evidenti ragioni
di prudenza, vengono abitualmente effettuati in contanti) presuppongono
però l'intervento degli Istituti di Credito. E' per questo motivo
che l'attenzione del legislatore, proprio al fine di evitare che le Banche
possano essere utilizzate quali veicoli e strumenti per le azioni terroristiche,
si è concentrata anche su questo settore.
La prima nuova norma introdotta dalla recente legge è quella prevista
dall'articolo 13, che afferma:
"Chiunque compie
presso Uffici della Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli Uffici
Postali, nonché presso Aziende o Istituti di Credito operazioni
che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per
somme non inferiori a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura
del personale degli Uffici, delle Aziende o degli Istituti medesimi,
incaricato dell'operazione.
La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di
chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare
da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi
elettrocontabili.
Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata
di dieci anni. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato,
il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000".
Questa norma che,
in sede di conversione del decretolegge, non ha subìto alcun
mutamento, è già entrata in vigore a partire dal 2 gennaio.
Come si può osservare, essa si riferisce però soltanto
alle operazioni che presuppongono il passaggio materiale dal cliente
alla Banca (o viceversa) di contanti per una cifra pari o superiore
ai venti milioni. In altre parole, colui il quale, per esempio, versa
assegni di conto corrente o richiede assegni circolari con addebito
in conto e così via anche per importi superiori alla suddetta
cifra, non deve essere segnato nel registro.
Va osservato anche che la legge prescrive che il "riconoscimento"
deve riferirsi a colui il quale "compie" l'operazione. Quindi,
e sempre per esempio, un impiegato che compie un prelevamento o un versamento
per l'impresa dalla quale dipende, dovrà dare le sue generalità
e il suo documento d'identità (ovviamente sarà poi compito
del cassiere specificare che l'operazione era fatta da quella persona
non per conto proprio, ma a nome di una certa azienda).
Responsabilità del cassieri. La legge specifica che sul registro
dovranno essere annotati gli estremi del documento di identificazione.
Quindi è opportuno che anche i vecchi clienti della Banca, conosciuti
personalmente da tutti gli impiegati, non considerino la richiesta del
suddetto documento come un'offesa personale. Oltre a tutto, non va dimenticato
che la norma recentemente introdotta, come abbiamo riferito sopra, prevede
rilevanti sanzioni per chi non osserva le disposizioni in pratica, cioè,
per il cassiere che non procede alla prevista identificazione La norma
in questione potrebbe essere considerata, prima vista, inutile, in quanto
tutte le Banche dovrebbero essere in grado di ricostruire le operazioni
compiute nell'ultimo decennio, anche senza queste ultime disposizioni.
D'altra parte, però, va osservato che la possibilità di
trovare raccolte in un registro apposito tutte le operazioni in contanti
relative ad importi superiori ad un certo limite può rappresentare
un notevole elemento di speditezza nel caso in cui sia necessario raccogliere,
magari in tempi stretti, notizie su particolari movimenti valutari.
Semmai, si può ritenere che la norma possa essere facilmente
aggirata cercando di compiere operazioni che restino sempre al di sotto
del limite fissato. Tanto per fare un esempio, invece dì versare
ventun milioni sarà sufficiente versarne una prima volta 18 e
subito dopo i restanti tre. Riteniamo, però che, interpretando
lo spirito della disposizione, sarà proprio compito dei funzionari
degli Istituti di Credito accorgersi di certe manovre. Ovviamente se
si aprono gli occhi non si potrà non notare chi effettua consecutivamente
più prelevamenti (o versamenti) per cifre che raggiungano o superino
i previsti 20 milioni.
I sequestri. Un'altra disposizione introdotta dalla recente legge riguarda
le Banche e si riferisce in particolare all'articolo 340 del Codice
di Procedura Penale. Tale articolo prende in considerazione il"sequestro
presso Banche o altri lstituti" di titoli, valori, somme depositate,
eccetera, e riguarda anche la possibilità di esaminare "la
corrispondenza e tutti gli atti e documenti della Banca o dell'istituto
per rintracciare le cose da sequestrare o per accertare altre circostanze
utili alla scoperta della verità". li nostro Codice diceva
a questo proposito che le suddette operazioni dovevano essere compiute
dal giudice e, addirittura specificava nel suo terzo comma che gli stessi
atti "non possono mai essere compiuti, neppure per delegazione,
da ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria".
Una prima deroga a tale norma era stata fatta con una legge del 1976
(promulgata al fine di combattere l'esportazione di valuta), che aveva
stabilito che per i reati dì tale natura le operazioni previste
dall'articolo 340 "possono essere compiute, in deroga al disposto
dell'ultimo comma dello stesso articolo, dagli ufficiali di Polizia
Giudiziaria per delegazione del giudice",
La nuova legge antiterrorismo ha ulteriormente allargato tale possibilità,
sostituendo integralmente il suddetto terzo comma con il seguente:
"Gli atti previsti
dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione da ufficiali
od agenti di Polizia Giudiziaria per verificare indizi o accertare reati
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonché di
criminalità organizzata
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