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Ricorsi e Conciliazioni

Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca in sede di reclamo, o non abbia ricevuto risposta nei termini stabiliti può ricorrere ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie anche senza avvalersi dell’assistenza di un legale.

Il ricorso ai sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie non sostituisce il dialogo con la Banca teso a chiarire le rispettive ragioni ed a comporre bonariamente la vicenda, anzi lo presuppone, difatti, che la presentazione di un reclamo costituisce condizione  necessaria per adire i sistemi stessi.

La Banca aderisce ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela:

Controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari:

  • ABF – Arbitro Bancario Finanziario, istituito presso la Banca d’Italia, che  decide sulle  controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento ed esclusi i servizi di investimento, sorte successivamente al 1° gennaio 2009. L’ABF è competente per controversie di  importo fino a 100.000,00 euro, se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di  una somma di denaro, indipendentemente dal valore negli altri casi. Non rientrano nella cognizione dell’Arbitro le richieste di risarcimento danni che non siano conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento o della violazione della banca e quelle relative a beni o materiali o servizi diversi da quelli bancari.  Il cliente può rivolgersi all’ABF qualora  non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
  • Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (ADR), competente per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, senza un limite minimo né un limite massimo di importo al quale il cliente, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, può rivolgersi al fine di attivare una procedura di conciliazione (mediazione e/o arbitrato) finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Controversie inerenti servizi e attività di investimento:

  • ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la CONSOB, decide sulle controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n.58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n.524/2013), purchè il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n.58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
    Il Cliente può rivolgersi all'ACF a condizione che: 1) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla Banca al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; 2) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data; 3) non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; 4) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
    Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.
    La data di avvio dell'operatività dell'AFC è il 9 gennaio 2017. A partire da tale data la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presos la Consob e l'Ombudsman - Giurì Bancario non accetteranno più nuovi ricorsi, pur continuando a gestire quelli già ricevuti.

Il ricorso preventivo agli indicati sistemi costituisce tentativo di conciliazione e, in quanto stabilito dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della successiva azione davanti all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’Art. 5, comma 1 del  D.Lgs. n. 28/2010.

Per ottenere ulteriori informazioni circa il funzionamento dei citati sistemi di risoluzione delle controversie è possibile visitare i rispettivi siti internet o avvalersi dei seguenti recapiti:

ABF
Sito internet: www.arbitrobancariofinanziario.it
Recapiti:
Segreteria tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5 - 20123 Milano
Telefono: 02 72424246; Fax: 02 72424472
PEC: milano@pec.bancaditalia.it

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli
Telefono: 081 7975350; Fax: 081 7975355
PEC: napoli@pec.bancaditalia.it

Segreteria tecnica del Collegio di Roma
Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma
Telefono: 06 47929235; Fax: 06 479294208
PEC: romasede@pec.bancaditalia.it

Collegio di Torino
Via Arsenale, 8 - 10121 Torino
Telefono: 011 5518590; Fax: 011 5518572
PEC: torino@pec.bancaditalia.it

Collegio di Bologna
Piazza Cavour, 6 – 40124 Bologna
Telefono: 051 6430120; Fax: 051 6430145
PEC: bologna@pec.bancaditalia.it

Collegio di Bari
Corso Cavour, 4 – 70121 Bari
Telefono: 080 5731510; Fax: 080 5731533
PEC: bari@pec.bancaditalia.it

Collegio di Palermo
Via Cavour, 131/A – 90133 Palermo
Telefono: 091 6074310; Fax: 091 6074265
PEC: palermo@pec.bancaditalia.it

ACF
Sito internet: www.acf.consob.it
Recapiti:
Ufficio Segreteria Tecnica dell'ACF
Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma
Telefono: 06 8477850
E-mail: info.acf@consob.it
PEC: acf@pec.consob.it

Conciliatore BancarioFinanziario
Sito internet: www.conciliatorebancario.it
Recapiti:
Conciliatore BancarioFinanziario
Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma
Telefono: 06 674821; Fax: 06 67482250
E-mail: associazione@conciliatorebancario.it

Sul sito dell'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare:

la "Guida ABF in Parole Semplici" accedendo al seguente link: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/index.html
la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" accedendo al seguente link: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/index.html

Cliccando su ogni singola voce è possibile, inoltre, consultare il Regolamento ACF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario, il Provvedimento IVASS n.46 del 03/05/2016 e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19/05/2008.

Nei predetti documenti sono disciplinati il funzionamento dei rispettivi sistemi di risoluzione delle controversie specificando i casi in cui è possibile proporre ricorso e le modalità da seguire.

Eventuali chiarimenti, inoltre, possono essere richiesti presso le Filiali della Banca, dove peraltro sono messi a disposizione anche tutti i documenti di cui al paragrafo precedente.

 

 

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